- i lavoratori possono consegnare al datore di lavoro il proprio certificato verde così da evitare i controlli fino alla scadenza del documento.
- le imprese fino a 15 dipendenti potranno rinnovare fino al prossimo 15 dicembre i contratti di sostituzione dei lavoratori sprovvisti di green pass per i quali l’impresa può disporre la sospensione.
Green Pass: Certificazione richiesta anche nel settore del lavoro privato e pubblico
SCARICA LA CARTELLONISTICA DA AFFIGGERE PRESSO I LOCALI
Cartello Green Pass Azienda – Cartello Green Pass Esercizio
Cartello numero massimo persone per Esercizio
AGGIORNAMENTO FAQ – NUOVE REGOLE DAL 1 APRILE 2022
Obbligo mascherine
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
– per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
– per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Green pass base
Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto”
Niente più green pass per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.
Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.”
Green pass rafforzato Dal 1° al al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
convegni e congressi;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
fattività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.”
Over 50 non vaccinati al lavoro ma col test negativo. Sarà sufficiente il green pass base per l’accesso nei luoghi di lavoro anche per gli over 50 che fino al 15 giugno sono obbligati alla vaccinazione. Il personale no vax della scuola però non potrà svolgere la didattica a contatto con gli alunni.
Monitoraggio Covid
Prosegue anche dopo il 31 marzo 2022 la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
Sistema Colori
Il sistema viene abrogato con tutte le misure conseguenti.
AGGIORNAMENTO FAQ – GOVERNO ATTIVITÀ ARTIGIANALI 6 FEBBRAIO 2022
È obbligatorio avere il Green Pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (per esempio: autofficine, autolavaggi, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio etc.)?
No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.
Gli artigiani e le altre attività, diverse dai servizi alla persona, che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale, devono controllare il Green Pass all’ingresso a tutti i clienti?
No. I titolari di questi esercizi non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green Pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione e limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali.
VAI ALLE ALTRE FAQ – SITO GOVERNO.IT
AGGIORNAMENTO AL DECRETO LEGGE DEL 7 GENNAIO 2022 e DM 21 GENNAIO 2022
GREEN PASS RAFFORZATO
Obbligatorio per i clienti di:
- Cinema, teatri e luoghi della cultura
Obbligatorio dal 10 gennaio per i clienti di:
- Tutti i mezzi di trasporto pubblici;
- Servizi di ristorazione anche all’aperto (bar, ristoranti, eccetera);
- Palestre e piscine anche all’aperto;
- Alberghi e strutture ricettive in genere;
- Sci e sport di squadra, anche all’aperto;
- Feste e cerimonie;
- Fiere, congressi, centri culturali e sociali;
- Sale gioco, sale Bingo ecc…
Obbligatorio dal 15 Febbraio per:
- Tutti i lavoratori con più di 50 anni (soggetti ad obbligo vaccinale)
MODULO DELEGA – Autorizzazione alla verifica certificazione verde covid D.L 1 del 7 gennaio 2022
GREEN PASS BASE
Obbligatorio per:
- Tutti i lavoratori, a prescindere dal ruolo (titolari, soci, dipendenti, etc.), ricordando che dal 15 febbraio coloro che hanno 50 o più anni dovranno essere in possesso del Super Green Pass
- Corsi privati, compresi quelli in materia di SSL
Obbligatorio dal 20 Gennaio per i clienti di:
- Barbieri, parrucchieri, estetisti
Obbligatorio dal 1° febbraio per i clienti di:
- Uffici Pubblici;
- Posta, banche, uffici finanziari;
- Negozi e centri commerciali fatte salve le attività “essenziali” (stabilite dal DM del 21 gennaio 2022)
Vaccino per chi ha compiuto 50 anni
Dall’8 Gennaio scatta l’obbligo di vaccinazione per chi ha compiuto 50 anni (fatto salvo chi, per ragioni mediche certificabili, non può essere vaccinato). Dal 1° Febbraio tutti coloro che non risultano essere vaccinati saranno soggetti a sanzione di 100 euro “Una Tantum” erogata dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 Febbraio l’accesso ai luoghi di lavoro è consentito a chi ha 50 o + anni solo se in possesso di Super Green Pass.
Mascherine FFP2 obbligatorie per:
- Mezzi di trasporto;
- Spettacoli aperti al pubblico;
- Cinema;
- Locali di intrattenimento;
- Eventi sportivi;
- Funivie, cabinovie, seggiovie (se ci sono le cupole).
- Tutti i lavoratori che abbiano fatto il Booster o che siano vaccinati/guariti da meno di 4 mesi, per i 10 giorni successivi al contatto con un positivo
Per maggiori informazioni accedere a:
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
AGGIORNAMENTO 29 NOVEMBRE
Con il Decreto Legge 172/2021 il Governo vuole prevenire la quarta ondata, introducendo le seguenti disposizioni:
- Riduzione della durata di validità del Green Pass da 12 a 9 mesi
- Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nei territori in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente a chi è in possesso del green pass da vaccinazione o da guarigione.
- Estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021 per il comparto sanitario, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
- Obbligo vaccinale dal 15 dicembre per ulteriori categorie di soggetti (personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, personale del soccorso pubblico
Per i dettagli vai all’articolo
AGGIORNAMENTO: Con l’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 127/2021, dal 21 novembre sono entrate in vigore due principali novità:
Dal 15 ottobre chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato dovrà esibire il Green Pass, tutti gli imprenditori e i loro dipendenti dovranno essere in possesso del Green Pass.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni normative, ossia dovrà verificare, anche a campione, il possesso del green pass da parte di coloro che accedono al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa per ragioni lavorative, formative o di volontariato.
Pertanto entro il 15 ottobre l’impresa dovrà:
a) definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso del green pass;
b) individuare formalmente, attraverso apposito incarico, il/i soggetto/i incaricato/i delle verifiche e dell’accertamento delle violazioni di cui al decreto legge n. 127/2021, nel rispetto della normativa privacy.
Inoltre il datore di lavoro dovrà informare i lavoratori e i terzi che accedono nel luogo di tavolo in merito all’esecuzione delle verifiche con apposite informative.
Le sedi CNA del Friuli Venezia Giulia sono a disposizione a dare tutto il supporto necessario e a consegnarti i documenti necessari.
Rimani aggiornato FAQ GREEN PASS
NOMINA DI UN INCARICATO ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS
Alla verifica del certificato verde tramite l’applicazione ufficiale sono deputati oltre ai pubblici ufficiali e al personale addetto ai servizi di controllo, anche i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, i proprietari o i legittimi detentori di luoghi o locali presso cui si svolgono gli eventi o si svolge attività lavorativa, nonché i loro delegati come, ad esempio un proprio lavoratore dipendente nominato in maniera formale.
La Legge 17 giugno 2021 e adesso anche il D.L. 127 del 21 settembre 2021 stabilisce che i soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Aspetti procedurali riguardanti la delega
Il soggetto abilitato alla verifica del Green Pass dovrà essere incaricato prima dell’inizio dell’attività di accertamento. Il titolare dell’attività dovrà impartire le adeguate istruzioni preliminarmente alla verifica, in relazione a diversi aspetti. Alcuni suggerimenti riguardanti la delega:
- È preferibile predisporre una delega individuale e nominativa in forma scritta. È possibile allegare alla delega il manuale d’uso previsto dalla circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021.
- La delega è conferita dal datore di lavoro (es. titolare di impresa individuale; legale rappresentate di società o soggetto al quale sono stati formalmente conferiti i poteri di gestione dei rapporti di lavoro)
- Nella delega occorre inserire i limiti cui deve attenersi l’operatore:
– non potrà raccogliere alcun dato ulteriore in base alla normativa privacy e non potrà conservare i dati identificativi;
– l’operatore richiederà ai partecipanti di mostrare il QR Code del proprio certificato verde, in formato digitale oppure cartaceo;
– richiederà di esibire il proprio documento di riconoscimento in caso di palese abuso o falsità al fine di verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App;
Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato.