L’art. 13 D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021, introduce l’estensione della comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali.

La norma prevede:  “Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

A sensi della norma quindi, prima di una prestazione effettuata da un lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 C.C., è necessario effettuare una comunicazione obbligatoria con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente.

Lavoratori autonomi occasionali: chi sono?

L’obbligo di comunicazione introdotto dal ddl di conversione del Decreto fiscale riguarda letteralmente i “lavoratori autonomi occasionali”. Come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”.

Dal punto di vista contributivo, invece, l’iscrizione alla Gestione separata INPS e l’applicazione dell’aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore, il resto è in capo al committente) pari per il 2021:

  • Al 33,72% in caso di soggetti non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • Al 24,00 % per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie;

scattano soltanto al superamento della franchigia di 5 mila euro di redditi in un anno solare.

Il prelievo INPS è applicato sulla sola parte di compensi eccedenti i 5.000 euro.

Considerando che la finalità della norma è svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale occorre prestare attenzione alla “genuinità” del rapporto, si ricorda che si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui una persona, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.

Ogni prestazione andrà attentamente valutata considerando anche il contesto del committente prestando attenzione alla presenza di altri lavoratori subordinati che svolgono le medesime prestazioni.

Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n.29 del 11.01.2022 (https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/MLPS-INL-Nota-29-del-11012022.pdf)  con le prime indicazioni da seguire che riepiloghiamo brevemente:

1) per ora la comunicazione a mezzo mail pec deve contenere solo i contenuti minimi indicati in circolare senza usare modello UNIIntermittente e scrivendo la pec all’indirizzo elencato nella circolare stessa (pec Ispettorato del luogo dove si svolge la prestazione );

2) il modulo di comunicazione specifico Unintermittente sarà modificato in futuro ed implementato per questo specifico adempimento;

3) entro il 18 gennaio 2022 è necessario fare la comunicazione per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati;

4) contenuto minimo della comunicazione da riportare direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato:

–  dati del committente e del prestatore;

–  luogo della prestazione;

–  sintetica descrizione dell’attività

–  data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio  (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese)

–  ammontare del compenso lordo.

4) Sanzione amministrativa  da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione