E’ stato pubblicato in GU il decreto Sicurezza (DL 48/25) che ha modificato ampiamente la L242/16 , che regola la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa.
In particolare:
è vietata l’importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna e vendita al pubblico delle infiorescenze di canapa, anche se essiccate, triturate o semilavorate, nonché di estratti, resine e oli da esse derivati.
è consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, lettera g-bis della legge 242/16.
Le attività di commercio sono considerate illegittime dallo scorso 12 aprile (data di entrata in vigore del decreto). In caso di controlli tali attività sono soggette alle sanzioni del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (DPR 309/1990).
Viene espressamente chiarito che la legge 242/2016 non si applica più ai prodotti a base di infiorescenze, salvo le eccezioni previste per la produzione agricola di semi.
Tra le criticità del decreto segnaliamo che non è stato dato un periodo transitorio e pertanto le attività si sono dovute fermare nel giro di pochi giorni e inoltre essendo vietato il trasporto di tali sostanze ci si chiede anche come è possibile lo smaltimento.
Si attendono chiarimenti Ministeriali in attesa della conversione in legge del Decreto riguardo ad alcune criticità dovute alla mancanza di un periodo transitorio per la piena applicazione della norma.
