Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020 e in vigore dal 4 maggio 2020, sono state nuovamente modificate le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.      

In particolare, si prevede che si possano proseguire liberamente le attività espressamente indicate e che le altre debbano rimanere sospese, ferma la possibilità per queste ultime – previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente – di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di determinate attività specificatamente previste dalla legge.

Attività che possono proseguire:

Possono proseguire liberamente – e quindi senza necessità di comunicazione/autorizzazione alcuna – tutte le attività previste espressamente dalla legge.

Più esattamente, si tratta delle seguenti:   

  • attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari ( art. 2, comma 3 );
  • attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 ( art. 2 comma 4 );
  • attività commerciali al dettaglio di cui all’ allegato 1 ;
  • servizi alla persona di cui all’ allegato 2 ;
  • attività produttive industriali e commerciali aventi i codici ATECO espressamente indicati nell’ allegato 3 .

Occorre considerare  che le suddette attività rimangono soggette a sospensione ove la mancata attuazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid 19 non assicuri adeguati livelli di protezione.     

Attività sospese:

tutte le attività non espressamente ricomprese fra quelle citate al punto precedente rimangono sospese.   Per tali attività sospese, il nuovo D.P.C.M. prevede, in ogni caso, che:   

  • l’attività può essere proseguita solo se organizzata in modalità a distanza o in lavoro agile (art. 2, comma 2) ; 
  • è sempre ammessoprevia comunicazione al Prefetto territorialmente competente in base all’ubicazione dell’attivitàl’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per: – lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione  (art. 2, comma 8 prima parte) ;   – la spedizione verso terzi di merci giacenti i magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture  (art. 2, comma 8 seconda parte) .

Si rinvia ai link delle rispettive Prefetture:

Prefettura di Udine

Prefettura di Gorizia

Prefettura di Pordenone

Prefettura di Trieste