Il Protocollo condiviso 14 Marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro chiarisce dubbi e rassicura lavoratori e datori di lavoro del settore professionale e produttivo destinato a continuare le attività.

Il primo presupposto è in ogni caso che le attività lavorative possono proseguire solo in condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Partendo dal presupposto che il CoronaVirus non rappresenta un rischio lavorativo specifico ma un rischio biologico generico per l’intera popolazione, non risulta necessario adeguare le valutazioni dei rischi aziendali, ma, piuttosto seguire con estremo rigore le nuove indicazioni rendendole efficaci a seconda del ciclo produttivo della singola azienda.

La principale misura da attuare è l’obbligo di rispetto dei requisiti di sicurezza ovvero l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali laddove non è materialmente possibile mantenere le distanze di sicurezza, la fornitura delle dotazioni per proteggere i lavoratori (mascherine, guanti, igienizzanti e disinfettanti), la sanificazione regolare dei locali e viene raccomandata un’informazione dettagliata e costante nei confronti dei lavoratori su ogni aspetto correlato all’emergenza.

E’ facoltà del datore di lavoro la misura in ingresso al luogo di lavoro della temperatura corporea dei lavoratori, nei limiti della privacy, e l’allontanamento qualora ci sia febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali. È ribadito che il lavoro agile e sospensione o riduzione delle attività o di parte di esse, devono essere una delle principali scelte da perseguire.

Devono essere messi in pratica piani di detersione e sanificazione dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago eccezionali con frequenze giornaliere e settimanali ben stabilite, oltre a precauzioni igieniche personali e gestione degli spostamenti all’interno dell’azienda.

E’ necessario bloccare i reparti non necessari, organizzare turni, attivare le modalità di lavoro agile e bloccare trasferte nazionali ed internazionali, riunioni in presenza e scaglionare gli ingressi e le uscite dai luoghi lavoro.

Il chiarimento che i corsi formativi obbligatori non aggiornati, vista l’impossibilità all’esecuzione, non possono essere motivo di sanzione per le imprese.

Siamo a disposizione per ogni ulteriori chiarimenti scrivendo a questo indirizzo di posta elettronica.

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