E’ stato “rivisitato” il Protocollo anticontagio per i luoghi di lavoro, allo scopo di aggiornare le misure di prevenzione e protezione dal contagio di COVID – 19.

Rispetto alle regole già in essere, a partire da oggi, è ritenuto “opportuno” che, negli spazi condivisi durante il lavoro, vengano indossati sempre i dispositivi di protezione delle vie resporatorie. Si considerano dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche o quelli di livello superiore (FFP2o FFP3).

Viene chiarito che per far rientrare al lavoro le persone che restano positive oltre al 21 giorno è necessario comunque un tampone (molecolare od antigenico/rapido) ad esito negativo, purchè effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario.

Si allega il Protocollo di aggiornamento interessato che, per tutti gli altri aspetti, è sostanzialmente già rispettato dai regolamenti attuati in precedenza.

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO

 

 

In merito al piano vaccinale  negli ambienti di lavoro si riporta che:

  • Le imprese ( senza limiti dimensionali) che attraverso il proprio medico competente possono predisporre e rispettare i requisiti minimi essenziali, incaricano il proprio MC di attivare un meccanismo di adesione (ci auguriamo semplice)  alla vaccinazione nei luoghi di lavoro che comprende il numero di lavoratori da vaccinare;
  • Le imprese più piccole e meno strutturate crediamo che debbano poter usufruire delle seguenti possibilità:
  1. utilizzare il welfare artigiano Sanarti che interviene oggi con una proposta direttamente al Ministro che mette a disposizione delle imprese risorse per facilitare l’accesso al vaccino degli artigiani e dei propri lavoratori  anche attraverso la rete di strutture sanitarie convenzionate;
  2. costruire un percorso aggregativo che faccia riferimento a qualche hub vaccinale messo a disposizione da qualche privato o Camera di Commercio o, laddove fattibile, le stesse sedi della CNA;
  3. utilizzare gli oltre 200 laboratori INAIL sparsi nel territorio;

Come ultima posizione abbiamo  dichiarato che se è vero che i datori di lavoro hanno la responsabilità di garantire la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro non si può pensare di trasferire sugli imprenditori il compito di verificare il comportamento dei lavoratori in merito alla vaccinazione di quello che risulta essere una emergenza sanitaria del Paese.  Infatti, come il T.U. ci insegna è solo il MC che può e deve verificare l’idoneità alla mansione dei lavoratori e l’eventuale necessità di vaccinazione o di allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’art. 42. ( prevenzione e controllo del rischio biologico art. 279).

PROTOCOLLO VACCINI

 

L’Ufficio SIcurezza ed Ambiente

Udine, 08/04/2021