Con Il Decreto Calderone,  Decreto legge n. 48/2023, il Governo introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. E’ in vigore dal 5 maggio 2023 e disciplina misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. In sintesi le novità.

Con questo provvedimento vengono introdotti, infatti, l’Assegno per l’inclusione sociale  che dal 1° gennaio 2024 sostituirà l’attuale Reddito di cittadinanza come misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Sarà riservato ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne, ultrasessantenne o invalido civile.

Per consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari della misura è stato istituito il SIISL – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa-, realizzato dall’Inps, che consente l’interoperabilità delle piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e permetterà ai nuclei beneficiari dell’Assegno, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, di aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Ai datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto  a tempo indeterminato o di apprendistato sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite di importo di 8.000 euro su base annua.

Nel Decreto lavoro sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine. I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi nei casi previsti dai contratti collettivi, per “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” o per sostituire altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Operative anche le semplificazioni degli obblighi informativi in merito al rapporto di lavoro imposti ai datori di lavoro con il c.d. Decreto Trasparenza. Informazioni relative all’orario di lavoro, al periodo di prova, ai congedi e ferie o all’individuazione della retribuzione potranno essere comunicate al lavoratore con l’indicazione solo del riferimento normativo o del contratto collettivo che ne disciplina le materie.

ll D.L. n. 48/2023, inoltre, predispone anche il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. La misura dell’esonero risulta pari al:

  • 6% (rispetto al precedente 2%) per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui;
  • 7% (rispetto al precedente 3%) per i redditi sotto i 25.000 euro lordi annui.

 

In tema di welfare aziendale viene confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit entro il limite complessivo di 3.000 euro per il 2023, ma  per i soli  lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali, non si pagherà più una sanzione da 10.000 a 50.000 euro ma da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

All’interno del Decreto, poi, trovano spazio, l’esonero contributivo al 60% per i datori che dal 1° giugno prossimo assumeranno giovani Neet cioè i giovani che non studiano e non lavorano.

Nel D.L. 48/2023 sono contenuti anche Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

Alle Prestazioni occasionali nel turismo sono state apportate le seguenti modificazioni: a) innalzamento del compenso da 10mila a 15mila euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento; b) viene introdotta un’eccezione al divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, il divieto non si applicherà agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.