Con il DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), è stato prorogato fino al 16 agosto 2020 il divieto di intraprendere o proseguire le procedure di licenziamento collettivo e quelle individuali per giustificato motivo oggettivo, introdotto dall’art. 46 del DL Cura Italia.

Viene previsto che per il periodo di 5 mesi a decorrere dal 17 marzo rimane confermata l’esclusione dai predetti divieti di licenziamento le ipotesi di recesso con contestuale riassunzione per effetto di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.

Retroattività?

Date le modifiche apportate dal Decreto Rilancio, si rileva una perplessità circa la retroattività della norma in commento. Infatti, il divieto di licenziamento introdotto con il Decreto Cura Italia aveva efficacia fino al 16 maggio scorso compreso. Il DL n. 34/2020 che ha prorogato tale divieto è entrato in vigore solamente dal 19 maggio 2020.

Pertanto non è chiara la sorte dei licenziamenti intimati e ricevuti dal lavoratore tra il 17 e il 18 maggio 2020, per i quali non operava di fatto alcun divieto di recesso.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla propria sede CNA di rifermento.