Si fa un gran parlare, in questi giorni, della “sanificazione” degli impianti anche in virtù dell’emanazione di alcune ordinanze regionali, ad esempio Toscana ed Abruzzo, nelle quali impropriamente si dispone la “sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”.

Nelle ordinanze in questione, così come anche in altri provvedimenti che sono spuntati come funghi, si dà una errata interpretazione del concetto di “sanificazione” che all’articolo 1 del D.M. n. 274/1997 così viene definita: “sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.

La “sanificazione”, quindi, riguarda un “complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti”, si applica pertanto agli ambienti e non agli impianti o a parte di essi e la possono svolgere imprese che devono necessariamente avere particolari requisiti di capacità economico-finanziaria ed obbligatoriamente un Responsabile Tecnico che dovrà avere un rapporto d’immedesimazione con l’impresa ed essere in possesso di specifici requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dall’art. 2 del D.M. 274/97.

La pulizia e la igienizzazione di griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, cosi come tutte le operazioni che si compiono ad esempio sui “condotti d’aria”, sono attività riferibili alla manutenzione ordinaria del complesso impiantistico aeraulico e che se richiedono la rimozione di componenti e o parti dell’impianto possono essere condotte solo da imprese impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08.

“Parlare di ‘sanificazione’ degli impianti – sottolinea Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti –  è pertanto sbagliato e questa imprecisione legislativa, sta mettendo in grande difficoltà gli installatori che vengono chiamati, ed a volte costretti, a dichiarare la conformità o a certificare interventi che non sono di sanificazione, ma di pulizia ed igienizzazione degli impianti e quindi di manutenzione, esponendoli al rischio di sanzioni”.

L’ambito di azione dell’installatore si limita al mantenimento delle caratteristiche di funzionamento e funzionalità del sistema impiantistico aeraulico (macchina UTA, canalizzazione, filtri e accessori), alla pulizia dei filtri, del canale e delle zone interne alla macchina, tutte operazioni che restano di assoluta e totale competenza dell’installatore.

Ed in questo senso va l’ordinanza n. 37 del 22 aprile della Regione Campania che nell’allegato parla correttamente di “sanificazione degli ambienti”, salvo poi scivolare sulla frequenza (una volta al giorno) impossibile da rispettare, distinguendola dagli interventi da effettuare sugli impianti di ventilazione/climatizzazione di cui, si specifica, va garantita la disinfezione, cosa diversa dalla sanificazione, e la sostituzione dei filtri.

Ogni ofelèe al fà ‘l so mestè” (ogni pasticcere fa il suo lavoro) dice un proverbio milanese quando si vuol far desistere qualcuno nel fare un lavoro che non è di sua competenza. Andrebbe ricordato al legislatore, di qualsiasi grado e tipo, quando si avventura nell’emanare provvedimenti che, al di là delle buone intenzioni, rischiano di esporre una intera categoria a sanzioni di carattere civile e penale.

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