Vista l’impossibilità da parte di tutti i lavoratori di partecipare di persona agli eventi formativi di qualunque genere, il Governo è intervenuto in due momenti distinti al fine di chiarire ogni dubbio dei datori di lavoro in merito.

Il primo intervento è stato quello tramite il Protocollo condiviso per la sicurezza del 14 Marzo 2020 all’interno del quale, al punto 10, viene indicato che il mancato rinnovo della formazione entro la scadenza per tutti i ruoli, dovuto all’emergenza, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento del ruolo/funzione, ovvero chi non si aggiorna entro la scadenza, per il momento non è sanzionabile.

Il secondo intervento è stato esplicitato nel decreto CURA ITALIA (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) in cui all’articolo 103 si chiarisce che tutti i certificati, gli attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 Aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Non si esclude che questi termini possano essere nuovamente prorogati, nel caso la situazione d’emergenza e le conseguenti difficoltà nell’assolvere l’obbligo formativo si protraggano.

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