Come noto, uno degli aspetti caratterizzanti i rapporti di lavoro negli ultimi mesi è costituito dal cosiddetto lavoro agile (definito dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81).

In breve possiamo definire questo tipo di lavoro quello svolto dai lavoratori subordinati “anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”.

Va da se, che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, per quanto applicabile, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

Per adempiere a quest’ultimo obbligo consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito un fac-simile di informativa che riporta tutte le principali, e più probabili, situazioni di rischio con le relative misure di sicurezza da mettere in atto da parte del lavoratore.

Riassumendo i contenuti del documento, di seguito riportiamo i pulti salienti:

  • comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker
  • indicazioni relative allo svolgimento di attivita’ lavorativa in ambienti outdoor
  • indicazioni relative ad ambienti indoor privati
  • utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro
  • indicazioni per il lavoro con il notebook , tablet e smartphone
  • indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici
  • informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile”

L’importanza di questa informazione risiede nel fatto che, per far fronte al noto fenomeno del coronavirus, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, all’art. 2 si è stabilito che le modalità di lavoro agile sono applicabili, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.

E’ ragionevole pensare che molti Datori di lavoro colgano questa opportunità, ma non siano a conoscenza dell’obbligo sull’informativa. Invitiamo pertanto ogni interessato a documentarsi per tempo scaricando il documento interessato dal sito dell’INAIL al seguente link oppure richiedendolo all’ufficio Prevenzione integrata di CNA a pavan@cnaservizi-fvg.it