Il Decreto Legge n. 34/2020, modifica l’articolo 19 del DL n. 18/2020 in materia di Cassa Integrazione CIGO e Assegno ordinario FIS, causa COVID19 nei seguenti punti aumentando la durata massima dei periodi di trattamento.

Vengono inserite ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo (23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020) per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. A queste di aggiungono altre quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, sempre limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Riduzione dei termini di presentazione

Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo (in precedenza il quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di attività lavorativa.

Se si richiede il pagamento diretto INPS della prestazione i termini si riducono, in quanto decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (quindi dal 18 giugno 2020), i datori di lavoro che intendono chiedere il pagamento diretto sia della Cassa Integrazione ordinaria che dell’Assegno ordinario, devono presentare la domanda all’INPS entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, allegando i dati essenziali per il calcolo di una anticipazione ai lavoratori, pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo richiesto.

L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Entro 30 giorni dall’anticipazione, il datore di lavoro invia i dati per il pagamento definitivo al lavoratore, e l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo. Qualora l’importo da pagare effettivamente al lavoratore sia inferiore all’anticipo, l’INPS recupera la differenza nei confronti dei datori di lavoro.

F.S.B.A. settore Artigianato

Nel DL Rilancio è stato previsto un cospicuo stanziamento economico per il Fondo Bilaterale dell’Artigianato, che consente di dare copertura ad ulteriori settimane di sostegno al reddito per i dipendenti di tutte le imprese artigiane.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica, le nove settimane di integrazione, già previste per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, sono incrementate di ulteriori cinque settimane fruibili nel medesimo periodo, a condizione di aver già esaurito le nove settimane.

Quindi, fino al 31 agosto 2020, le imprese artigiane possono beneficiare dell’integrazione di FSBA per un totale di 14 settimane.

Cassa Integrazione (CIG) in Deroga

Il DL Rilancio sposta la competenza di questo ammortizzatore sociale dalle Regioni all’INPS. Anche per la deroga le cinque settimane nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020 sarà concessa per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

Le ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla propria sede CNA di rifermento.