A seguito del DPCM del 11 marzo 2020 per tutto il territorio nazionale le attività del settore alimentare che possono continuare ad operare sono quelle che fanno commercio al dettaglio classificate come: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande (…) in esercizi specializzati (con codici ATECO 47.2).

Restano aperte anche le imprese artigianali della produzione e trasformazione degli alimenti, dalla lavorazione carni, al formaggio, al pane, alla pasta ecc. ad esclusione di quelle che vengono classificate nel area dei servizi di ristorazione ovvero gastronomie, pasticcerie e gelaterie (con codice ATECO che inizia con 56).

Sono consentiti anche i mercati per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari e la vendita attraverso distributori automatici.

Restano garantite anche le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Hanno l’obbligo invece di rimanere chiusi al pubblico tutti gli esercizi in cui viene fatta somministrazione ovvero le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, gastronomie. Con l’eccezione della somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante della rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle stazioni lacustri e negli ospedali oltre alle mense e al catering continuativo alla cui base c’è un accordo contrattuale.

Qualora nell’azienda artigiana ci sia promiscuità tra l’attività di produzione, ad esempio di pane, ed il servizio di ristorazione (bar, ma anche pasticceria, rosticceria, gelateria, …) va svolta esclusivamente la vendita degli alimenti legati di trasformazione, in questo caso la vendita del pane.

Le attività alimentari che non possono aprire i battenti, in quanto classificate come servizi di ristorazione (comprese gastronomie, pasticcerie e gelaterie), possono d’altro canto continuare ad essere operative svolgendo la loro attività a porte chiuse. Infatti non risulta vietata la fornitura dei propri prodotti al cliente attraverso la consegna a domicilio ed asporto (dal 27 aprile 2020) oppure rivendendo gli stessi alle attività del commercio al dettaglio ancora operative. La vendita di alimenti non è limitata neppure qualora si utilizzino strumenti quali internet, televisione, radio, telefono e per corrispondenza.

Ciò detto prima di procedere è opportuno che chi decide di offrire i propri prodotti diversamente da come normalmente ha fatto fino ad ora si preoccupi di verificare alcuni aspetti e di rispettare alcune prassi igieniche. Precisiamo che non è necessario notificare o comunicare l’integrazione di una nuova tipologia lavorativa all’azienda sanitaria locale ma è d’obbligo integrare il proprio piano di autocontrollo, sistema di etichettatura degli alimenti nonché di rintracciabilità.

Ricordo inoltre che è d’obbligo affiancare alle vecchie e risapute regole di autocontrollo aziendale le nuove dettate dal regime di prevenzione della diffusione del CoronaVirus che di seguito vengono riportate e che sono valevoli per tutte le imprese che hanno a che fare con la clientela.

Innanzitutto è necessario fare tutto il possibile perché tra le persone venga sempre mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro. Inoltre è bene:

  • regolamentare gli accessi ai locali di vendita diretta, consentendo l’ingresso, in particolare nelle imprese artigianali o commerciali di piccole dimensioni, in maniera scaglionata ed in modo che non si creino code alla cassa;
  • mettere a disposizione dei clienti gel igienizzante per mani;
  • disinfettare (rispettando i tempi di contatto del prodotto) i locali di vendita in particolare i luoghi di eventuale appoggio del cliente e tastierini POS;
  • arieggiare molto spesso i locali di vendita e di somministrazione;
  • dotare i collaboratori di guanti per la manipolazione del denaro o di ciò che passa di mano in mano da e al cliente;
  • dotare i collaboratori di mascherine;
  • invitare i fornitori alla consegna degli ordini presso i magazzini ed evitare che gli stessi girino all’interno dell’azienda.

Qualora permangano ancora dubbi in merito è possibile scrivere a questo indirizzo di posta elettronica.