Si riportano le indicazioni prese di concerto dalle Prefetture della regione:

Attività di ristorazione
L’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM 3 novembre prevede siano “sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale…”. Consente tuttavia “la sola ristorazione con consegna a domicilio…” nonché, dalle ore 5.00 “fino alle 22.00, la ristorazione con asporto”.
Con riferimento alla ristorazione negli alberghi, la norma prevede che continui ad essere “consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati”. Qualora le strutture ricettive e alberghiere siano prive di attività di ristorazione propria ma abbiano stipulato convenzioni con ristoranti esterni, la somministrazione in convenzione dei pasti può continuare ad essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto. Stesse regole valgono per le attività di ristorazione che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con aziende, forniscano pasti al personale delle aziende stesse. Anche in tale caso la ristorazione può continuare ad essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto. Nel solo caso in cui la convenzione stipulata con un’azienda preveda la somministrazione di pasti a personale dell’azienda stessa che, per ragioni oggettive, non abbia la possibilità di ristorarsi in un luogo al chiuso o comunque riparato (quale il personale di cantieri edili, stradali e analoghi), ricorrendo i presupposti di necessità, la somministrazione dei pasti può avvenire all’interno dell’esercizio convenzionato, a condizione che “vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio” e il ristoratore tenga un elenco nominativo del personale aziendale cui vengono somministrati i pasti, da esibirsi alle Forze dell’Ordine in caso di controllo.

Spostamenti al di fuori dal proprio comune
Per quanto attiene agli spostamenti, l’art. 2, comma 4, lett. b) del citato disposto normativo prevede che sia “vietato ogni spostamento … in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione”e che siano consentiti solo gli spostamenti giustificati da “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. In relazione alla locuzione “o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”, si ritiene che le valutazioni non possano prescindere dal dato letterale della norma e che eventuali interpretazioni eccessivamente estensive (quali il recarsi presso una grande catena internazionale perché si vuole acquistare il bene di quella marca o perché il supermercato pratica una speciale offerta o perché si intenda fruire delle prestazioni del centro estetico o del salone-parrucchiere di fiducia) finirebbero con lo svilire l’efficacia reale delle disposizioni in commento rispetto alle finalità per le quali sono state previste. Nel contempo si ritiene che una eventuale risposta che possa superare la limitazione posta dalla norma richiamata non possa che prescindere da una valutazione oggettiva –e non soggettiva –della esigenza che sta a giustificazione dello spostamento. Per tali ragioni e nell’ottica dell’utilizzo del “buon senso”, le deroghe al divieto di cui all’art. 2 comma 4, lett. b) per lo svolgimento di attività o la fruizione di servizi non sospesi, devono essere considerate giustificate solo ove alla base ci siano comunque situazioni di necessità legate ad una concreta mancanza o sostanziale limitatezza del servizio nel comune di residenza, domicilio o abitazione e che di detto servizio non si possa usufruire con modalità alternative (consegna a domicilio, acquisto via web, etc, …). In qualsiasi caso di spostamento, la motivazione dello stesso deve essere comprovata da autodichiarazione, la cui veridicità sarà oggetto di controlli successivi da parte delle Forze dell’Ordine e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. Si ricorda che la Prefettura non rilascia autorizzazioni.

Spostamenti al di fuori dal proprio comune per prestazioni sanitarie
L’art. 2, comma 4, lett. b) del DPCM 3 novembre 2020 prevede che sia “vietato ogni spostamento … in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione”e che siano consentiti solo gli spostamenti giustificati da “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Gli spostamenti per prestazioni sanitarie, prestazioni odontoiatriche e prestazioni veterinarie sono da considerarsi spostamenti per motivi di salute. Ovviamente devono essere accompagnati da autodichiarazioni, la cui veridicità sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Attività sportiva degli atleti
In materia di sport, l’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 non contiene disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto dal precedente art. 1.Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), rimangono “consentiti soltanto gli eventi e le competizioniriconosciuti di interesse nazionale con provvedimentodel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitatoitaliano paralimpico (CIP)” nonché, a porte chiuse, “le sessioni di allenamento degli atleti … partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera”. Di conseguenza, sono da considerarsi consentiti –anche al di fuori della fascia 22.00-5.00 e delcomune di residenza/domicilio –gli spostamenti relativi allo svolgimento delle suddette attività ammesse (competizioni e allenamenti), purché in possesso di autocertificazione comprovante il motivo dello spostamento. Si precisa che la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. Per completezza si rimanda alsito web del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministrihttp://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/#livello_generale.

Scuole di musica
L’art. 1, comma 9, lett. s) precisache “i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”. In tale ottica, tutte le attività svolte in presenza dagli istituti musicali –sia di carattere strumentale che teorico, nonché relative a tutte le classi di strumenti –devono ritenersi al momento sospese. Tale sospensione riguarda le scuole di musica, le bande musicali, le orchestre e analoghe discipline. Si ritiene, invece, siano consentite in presenza le sole attività formative del primo anno dei conservatori musicali, atteso che l’art. 1, comma 9, lett. u) stabilisce che “possono svolgersi in presenza le sole attività formative curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del M.I.U.R” e che tali disposizioni “si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

Scuole di lingua straniera
L’art. 1, comma 9, lett. s)precisa che “i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”. In tale ottica, anche tutte le attività svolte in presenza dalle scuole di lingua stranieradevono ritenersi al momento sospese.

Volontariato nel settore sanitario
Per quanto attiene alle attività di volontariato, le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedono che “il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana)”.Lo stesso vale per l’attività di volontariato che abbia ad oggetto prestazioni di carattere sanitario e, in tale caso, gli spostamenti sono da considerarsi per motivi di lavoro e salute.

Attività venatoria
Si ritiene che lo svolgimento dell’attività venatoria, nella sua specificazione della caccia al cinghiale nelle modalità consentite dalla vigente normativa, possa giustificare lo spostamento in altri comuni. Tale interpretazione deriva dalla declinazione in concreto di necessità, tenuto conto delle finalità della caccia di selezione al cinghiale in quanto l’attività, come da disposizione di legge, mira alla prevenzione della diffusione di malattie, alla salvaguardia dell’equilibrio ambientale, alla prevenzione di danni all’agricoltura.Ne consegue che sarà giustificato lo spostamento nella riserva di caccia di appartenenza per poter praticare la caccia al cinghiale.È appena il caso di ricordare che anche nello svolgimento di detta attività vanno rigorosamente rispettate le regole di distanziamento sociale.