A seguito del DPCM del 11 marzo 2020 sono sospese le seguenti attività per tutto il territorio nazionale:

  • le attività commerciali al dettaglio – ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, compresi nei centri commerciali;
  • i mercati – ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
  • le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Sono consentite le seguenti attività, in cui in ogni caso DEVE essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro:

  • le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
  • le mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto (attenzione anche al rispetto delle notifiche sanitarie e delle procedure di autocontrollo – se hai dubbi chiedi informazioni da qui);
  • la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante della rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle stazioni lacustri e negli ospedali;
  • ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4);
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • i servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie;
  • i servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • le attività produttive;
  • le attività professionali;
  • i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
  • l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Inoltre è consentito ogni tipo di commercio al dettaglio effettuato via internet, televisione, radio, telefono e per corrispondenza nonchè per mezzo di distributori automatici.

Per le attività che rimangono aperte si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Per maggiori informazioni sulle categorie che possono rimanere aperte o devono essere sospese puoi contattarci da qui.