Le cosiddette “calze da neve”, quelle coperture in tessuto che si mettono sulle ruote al posto delle catene da neve, esistono dagli anni 2000, e in vari Paesi erano regolarmente autorizzate all’ impiego.

E’ da tutti risaputo che non hanno la stessa efficacia delle catene o di uno pneumatico invernale, ma in situazioni di emergenza possono aiutare perché più facili da installare.

Considerate “illegali”, perché non omologate perché il codice rifaceva ad una norma tecnica internazionale del 2010. Nel 2020 la norma è stata aggiornata (UNI EN 16662-1 ) parificando le catene  da neve in metallo e i dispositivi antiscivolo in tessuto.

MA DA QUANDO?

Con l’aggiornamento del 10 ottobre 2022 la situazione si è sbloccata e il MIMS ha dato il via libera all’uso in Italia delle calze da neve in attesa di pubblicare il nuovo decreto ministeriale aggiornato al più recente standard di omologazione.

Il nuovo DM potrà essere adottato solo allo scadere del periodo di notifica dello stesso alla Commissione europea, stabilito al 2 gennaio 2023”, ha spiegato D’Anzi a Quattroruote, “Ma trattandosi di una norma tecnica di valenza europea, si ritiene già possibile utilizzare dispositivi conformi alla suddetta norma. Un’apposita comunicazione informativa è già stata trasmessa al Viminale”.

Quindi anche se il decreto ministeriale sarà aggiornato solo a gennaio 2023, fin dal prossimo 15 novembre 2022, quando scattano gli obblighi di dotazioni invernali su molte strade italiane, si potranno usare le calze da neve al posto delle catene senza rischiare nessuna multa.

COME?

Sulla carta, quindi, le calze da neve che rispettano la UNI-16662-1 sono omologate per l’uso in Italia fin da novembre 2020.

Una nota tecnica va fatta circa l’impiego delle “calze”: essendo di stoffa sintetica, sono più fragili delle catene e subiscono una significativa usura sull’asfalto, quindi possono essere un discreto mezzo per risolvere una situazione di emergenza solo sulla neve compatta, non troppo gelata.

Naturalmente queste “calze” risultano inutili se già avete le gomme invernali.

DOVE?

Solo su pneumatici di veicoli delle categorie:

M1: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;

O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

e le sottocategorie rilevanti (veicoli fuoristrada).

 

Antonio Cantarutti, 18/10/2022