Nella conversione del “Decreto salva infrazioni 131/2024”, ad opera della legge 166/2024, sono entrate in vigore alcune modifiche per la semplificazione del ritiro, raccolta e deposito dei rifiuti di apparecchi elettronici (RAEE).
Le nuove disposizioni di legge riguardano:
- Installatori
- Centri di assistenza tecnica CAT
- Distributori di AEE
che nello svolgimento della propria attività effettuano il ritiro dei RAEE.
La prima novità riguarda l’abrogazione dell’obbligo di iscrizione alla categoria 3bis, dell’Albo nazionale gestori ambientali, che viene sostituito dall’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE, anche per gli installatori e centri di assistenza tecnica. Tale iscrizione è necessaria per continuare a gestire i RAEE in modo semplificato, cioè senza dover utilizzare il registro di carico/scarico, formulari, dichiarazione MUD ed iscrizione al RENTRI.
La movimentazione e trasporto dei RAEE deve essere accompagnato dal nuovo documento di trasporto (DDT) che attesta il luogo di produzione, la tipologia e il luogo di destino. Tutti i DDT vanno conservati per almeno 3 anni per mantenere la tracciabilità dei quantitativi gestiti. Il Centro di Coordinamento RAEE ha messo a disposizione sul proprio sito il nuovo modello che non necessita di vidimazioni. (scaricabile premendo qui)
Il deposito preliminare alla raccolta di RAEE ritirati, sia con il sistema “uno contro uno”, sia con il sistema “uno contro zero”, effettuato presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi da distributori, installatori e centri di assistenza RAEE, è soggetto ora alla sola iscrizione dei luoghi per il deposito al Centro di Coordinamento RAEE nel portale telematico. Non è più soggetto ad autorizzazione. Non è più obbligatorio compilare lo schedario relativo alla presa in carico dei RAEE nel deposito preliminare.
Sono riconfermati i requisiti minimi dei depositi preliminari di raccolta RAEE, i quantitativi massimi di stoccaggio (per singolo raggruppamento) e le modalità di consegna da questi depositi ai centri di raccolta comunale o all’impianto di trattamento autorizzato.
Tutti i soggetti iscritti al Centro di Coordinamento devono comunicare annualmente, tramite la piattaforma, i dati dei quantitativi dei RAEE gestiti. Quest’obbligo non è necessario nel caso in cui un rivenditore iscritto ricorra al servizio di ritiro direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso.
Infine, le nuove indicazioni ribadiscono l’obbligo, per gli operatori interessati, di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro (anche tramite avvisi scritti o mediante il proprio sito internet).
Le disposizioni riguardanti la responsabilità estesa dei produttori (ad esempio il ritiro 1 contro 1) si applicano anche ai produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, tramite piattaforme di commercio elettronico, anche per conto di terzi.
Informazioni e documenti sono disponibili sul sito del Centro di Coordinamento RAEE all’indirizzo:
Per domande o richieste di supporto contattare:
Ufficio Ambiente e sicurezza: dott.ssa Tonut Martina
Telefono: 0432 616923
E-mail: m.tonut@cnaservizi-fvg.it