Il 1° marzo 2022 entrerà in vigore l’assegno unico e universale per figli a carico, attribuito mensilmente ai nuclei familiari per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

L’assegno è definito:

  • unico, in quanto accorperà gli assegni al nucleo familiare INPS, la detrazione Irpef per figli a carico e le misure legate alla natalità;
  • universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

 

L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale devono ricorrere specifiche

Requisiti dei beneficiari:

Il richiedente deve avere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni.

Importo mensile per figli minorenni:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

Importo mensile per figli maggiorenni:

  • per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21 anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili  in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre è ridotto per livelli di ISEE superiori. L’importo resta pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore  a 40.000 euro.

 Attenzione: in mancanza di presentazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello corrispondente all’Isee di maggior valore cioè da 40.000€ in su.

 Per ciascun figlio successivo al secondo

È prevista una maggiorazione nella misura di:

− per un Isee non superiore a 15.000 euro: nella misura di 85 euro mensili;

− per livelli di Isee superiori a 15.000 euro e fino a 40.000 euro: si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro;

− per livelli di Isee superiori a 40.000 euro: in misura pari a 15 euro.

Per ciascun figlio con disabilità minorenne

È prevista una maggiorazione nella misura mensile di 105 euro in caso di non autosufficienza;

95 euro in caso di disabilità grave e 85 euro in caso di disabilità media

 Corresponsione dell’assegno unico

L’assegno unico è corrisposto direttamente  dall’Inps e, nel caso di lavoratore dipendente,  non viene più pagato dal datore di lavoro in busta paga. Il richiedente può chiedere il pagamento in misura intera 100% indicando nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.  I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps.

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:

  1. a) accredito su conto corrente bancario o postale; carta di credito o di debito dotata di codice Iban; libretto di risparmio dotato di codice Iban;
  2. b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  3. c) accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

 Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

− a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.

− a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’Anf con almeno 3 figli minori che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • sono modificate le detrazioni fiscali previste per i carichi di famiglia che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

Informativa

L ’INPS e l’Agenzia delle Entrate hanno congiuntamente predisposto due informative di dettaglio, per datori di lavoro e per dipendenti/lavoratori autonomi, relative all’assegno unico e universale. Gli Istituti invitano i datori di lavoro a dare ampia informativa del cambio di regime ai propri dipendenti così da a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del nuovo istituto.

Invitiamo i nostri clienti ed associati che occupano lavoratori dipendenti di scaricare al link sottostante le suddette informative e darne pubblicità al proprio personale:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/assegno-unico-e-universale-auu/infogen-assegno-unico-e-universale-auu

 Presentazione della domanda.

La domanda si può fare:

  • dal portale web dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • mediante gli Istituti di Patronato.

I servizi CAF e Patronato CNA FVG, sono a disposizione dei propri associati, previo appuntamento, per il calcolo ISEE 2022 e per le richieste dell’assegno unico all’INPS.