Site icon CNA Friuli Venezia Giulia

Odontotecnici, riconoscere alla categoria il profilo professionale

Odontotecnici, riconoscere alla categoria il profilo professionale

Gli odontotecnici attendono da tempo che il loro profilo professionale venga riconosciuto. Il superamento dell’inadeguatezza dell’impianto normativo, fermo al maggio del 1928, restituirebbe finalmente loro la bramata istituzione della professione sanitaria.

L’istituzione della professione sanitaria dell’odontotecnico restituirebbe il giusto riconoscimento del profilo professionale ad una figura che presenta un elevato livello di formazione oltre che di responsabilità. Innovazione ed elevata capacità professionale in tema di protesi su misura ad uso odontoiatrico prevista nei nuovi criteri, per il settore, dal nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici.

A tal proposito, CNA SNO Odontotecnici non condivide quanto contenuto nel recente Ddl n.2432, sempre in materia di istituzione della professione sanitaria, per i seguenti motivi:

A tal proposito si rammenta che:

  1. talune strutture odontoiatriche al tempo dell’attuazione della Direttiva 93/42 nel 1998/99 fecero ricorso al TAR Lazio contro il ministero della Salute per rivendicare all’odontoiatra la qualifica di fabbricante
  2. in sede di discussione del recente Regolamento Ue sui dispositivi medici le stesse associazioni odontoiatriche rivendicavano per gli odontoiatri la qualifica di fabbricante
  3. la sottrazione della qualifica di fabbricante all’odontotecnico comporterebbe conseguenze esiziali per la categoria, riducendo l’odontotecnico a semplice prestatore d’opera oltre al venir meno del requisito fondamentale posto a base di ben precise normative nazionali e comunitarie.

Il DdL n.2432 ha consentito inoltre a CNA SNO di approfondire anche la riflessione sulla normazione del profilo odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie attraverso una legge del Parlamento.

La regolamentazione del profilo odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie non può derogare dalla legislazione concorrente Stato-Regioni come previsto espressamente dal vigente Titolo V della Costituzione e dalle sue leggi attuazioni: legge 43/2006 sulle professioni sanitarie e da quanto sia pur residualmente emendato in materia dalla legge 3/2018 (Legge Lorenzin) relativamente all’avvio del percorso normativo.

In altre parole, una legge del Parlamento non può disciplinare nulla in “deroga alla Costituzione”.

Exit mobile version