In riferimento ai quesiti pervenuti sul settore Odontotecnici relativamente alle misure contenute nel DPCM 22 marzo 2020 l’attività dell’odontotecnico può continuare. Infatti il codice Ateco 32.50.20 appartenente al laboratorio odontotecnico è ricompreso nel codice Ateco 32.50, presente nell’allegato 1 al citato decreto, più ampio riguardante l’attività di “ fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche”.

Inoltre anche una lettura di quanto contenuto  alle lettere f) e d) dell’articolo 1 del citato DPCM, configura l’attività dell’odontotecnico tra quelle consentite in quanto svolgente produzione di dispositivi medici come attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere di cui allo stesso allegato e quindi quella prevista al codice Ateco 32.50:
Art. 1 lettera f) “sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici…”
Art.1 lettera d) “restano comunque consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare le continuità delle filiere di cui all’allegato 1”

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