Sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”. E’ cioè riservata ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale.

Sono stati chiariti vari aspetti dubbi emersi dal sintetico contenuto del comunicato stampa di una settimana prima.

Il DPCM stabilisce infatti che i versamenti devono essere effettuati:

  • entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa.

E’ previsto espressamente che la proroga si estende anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarino i redditi  “per trasparenza”, cioè indichino nella propria dichiarazione personale i redditi delle società, ecc.: ad esempio i soci di Snc e i collaboratori familiari.

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”.

Per maggiori informazioni ti puoi rivolgere all’ufficio CNA di tuo rifermento.

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