Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare, il Governo estende su tutto il territorio nazionale le disposizioni impartite con il D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Di particolare rilevanza le seguente misure in materia di lavoro:

Raccomandazione a limitare gli spostamenti

Articolo 1 – comma 1, lettera a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

Raccomandazione alle aziende di promuovere congedi e ferie

Articolo 1 – comma 1, lettera e)si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);”

Limitare riunioni e preferire modalità da remoto

Articolo 1 – comma 1, lettera q)sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;”

Smart-working semplificato

Articolo 2 – comma 1, lettera r)

la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;”

Raccomandazione alle aziende di promuovere congedi e ferie

Articolo 2 – comma 1, lettera s)qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;”

Certificazione medica per i lavoratori in quarantena

Articolo 3 – comma 2, lettera d)

in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro , si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita’ pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.”

Breve sintesi per i datori di lavoro:

Scarica da qua il modulo per gli spostamenti aggiornato al 10 marzo 2020.