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Ritorna la licenza per la vendita al minuto di prodotti alcolici

Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 58/2019), le attività di vendita al minuto di prodotti alcolici che si rivolgono direttamente al consumatore, sono nuovamente tenute a richiederne la licenza per la vendita di alcolici, dopo neanche due anni dalla sua abrogazione.

Le imprese tenute di farsi carico di questo adempimento sono:

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha provveduto a ripristinare il modello di Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Inoltre con circolare del 20/09 si precisa la necessita di denuncia anche per quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al  29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo, al fine di un’integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto nonché quella di garantire la continuità del regime tributario impongono.

Gli esercenti tenuti all’obbligo procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa; ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sul sito dell’agenzia è reperibile un modello di denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

E’ intenzione della CNA, una volta ridefinito il quadro istituzionale, di proporre una modifica reintroducendo la SEMPLIFICAZIONE in materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, così come era stata modificata dall’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevedendo anche l’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici CNA di riferimento.

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