CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

L’assegno ordinario viene concesso per al massimo 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020, ferma restando l’esame e l’informazione congiunta, svolta anche in modalità telematica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata all’Inps entro il quarto mese successivo a quello cui ha avuto inizio la sospensione.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La regolamentazione viene demandata alle Regioni. Anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla Cigd con la nuova causale “COVID-19”. La Cigd prevede un accordo con le organizzazioni sindacali (puoi scriverci da qui per prendere accordi con CNA), anche con modalità telematica, per un periodo massimo di nove settimane. L’assegno viene concesso dopo decreto delle Regioni che poi viene trasmesso all’INPS che provvederà al pagamento diretto ai lavoratori.

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALI

La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro del commercio iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

INDENNIZZO AI LAVORATORI AUTONOMI

Il riconoscimento un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite Iva. L’indennizzo è destinato a: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Previsto, inoltre, l’istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

CONGEDI E BONUS

A sostegno dei genitori lavoratori è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le Forze dell’ordine;

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per L. 104/1992, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate. L’INPS darà indicazioni specifiche su tutte le forme di congedo.

PREMIO

Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).

QUARANTENA

L’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19, per il settore privato.

Per ulteriori informazioni puoi porre le tue domande scrivendo a serviziopaghe@cnafvg.it.

Leggi una sintesi di tutte le misure del decreto.