Nel Decreto Cura Italia sono previste diverse misure di proroga a seconda dell’impatto della crisi da emergenza Coronavirus.

Le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività per effetto delle disposizioni emanate in più fasi, indicate dal decreto legge. Tra di esse ricordiamo quelle apparteneti alle seguenti categorie merceologiche: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, guide turistiche, palestre, sale cinematografiche, sale da gioco, gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, può sospendere i versamenti IVA, quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile.

Chi non gestisce una delle precedenti attività, ma nel anno 2019 ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, può comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo.

Chi non gestisce una delle precedenti attività, e nel anno 2019 ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un rinvio di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì 20 marzo.

Per chi beneficerà della sospensione dei versamenti degli importi sospesi parte già dal 31 maggio, in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.

Per i compensi dei lavoratori autonomi e le provvigioni degli agenti, con ricavi 2019 inferiori a 400.000 euro senza dipendenti, che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, è concessa la facoltà di chiedere a chi effettua la ritenuta la non applicazione della ritenuta IRPEF. Poi il lavoratore autonomo o l’agente verserà in proprio la ritenuta entro il 31 maggio o in cinque rate a partire da tale data.

Ci sarà una sospensione dall’8 marzo al 31 maggio per i termini accertamento, di controllo e del contenzioso dell’Agenzia Entrate e altri enti impositori.

Inoltre sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate – Riscossione (l’ex Equitalia).

Per ulteriori informazioni puoi porre le tue domande scrivendo a fiscale@cnafvg.it.

Leggi una sintesi di tutte le misure del decreto.

Nel Decreto Cura Italia sono previste diverse misure di proroga a seconda dell’impatto della crisi da emergenza Coronavirus.

Le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività per effetto delle disposizioni emanate in più fasi, indicate dal decreto legge. Tra di esse ricordiamo quelle apparteneti alle seguenti categorie merceologiche: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, guide turistiche, palestre, sale cinematografiche, sale da gioco, gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, può sospendere i versamenti IVA, quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile.

Chi non gestisce una delle precedenti attività, ma nel anno 2019 ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, può comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo.

Chi non gestisce una delle precedenti attività, e nel anno 2019 ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un rinvio di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì 20 marzo.

Per chi beneficerà della sospensione dei versamenti degli importi sospesi parte già dal 31 maggio, in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.

Per i compensi dei lavoratori autonomi e le provvigioni degli agenti, con ricavi 2019 inferiori a 400.000 euro senza dipendenti, che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, è concessa la facoltà di chiedere a chi effettua la ritenuta la non applicazione della ritenuta IRPEF. Poi il lavoratore autonomo o l’agente verserà in proprio la ritenuta entro il 31 maggio o in cinque rate a partire da tale data.

Ci sarà una sospensione dall’8 marzo al 31 maggio per i termini accertamento, di controllo e del contenzioso dell’Agenzia Entrate e altri enti impositori.

Inoltre sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate – Riscossione (l’ex Equitalia).

Per ulteriori informazioni puoi porre le tue domande scrivendo a fiscale@cnafvg.it.

Leggi una sintesi di tutte le misure del decreto.