A seguito del recepimento delle direttive UE “Pacchetto Economia Circolare” è entrato in vigore il Decreto Legislativo 116/2020 che porta rilevanti modifiche alla “parte rifiuti” del Testo Unico Ambientale.

Tra le numerose novità introdotte dal Decreto, alcune ancora da chiarire, segnaliamo, in sintesi, quelle che riteniamo di principale interesse per le imprese artigiane:

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 (cat. 2bis dell’Albo), nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

MANUTENZIONE, PICCOLI INTERVENTI EDILI, ATTIVITA’ DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

DEFINIZIONI

Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare quella di “rifiuti urbani”. In base a questa nuova definizione molti rifiuti da speciali diventano urbani per legge. (a partire dal 1° gennaio 2021).

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tale attestazione, sottoscritta dal titolare dell’impianto, devono risultare, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattatti e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Per maggiori informazioni puoi contattarci allo 0432/616911.

A seguito del recepimento delle direttive UE “Pacchetto Economia Circolare” è entrato in vigore il Decreto Legislativo 116/2020 che porta rilevanti modifiche alla “parte rifiuti” del Testo Unico Ambientale.

Tra le numerose novità introdotte dal Decreto, alcune ancora da chiarire, segnaliamo, in sintesi, quelle che riteniamo di principale interesse per le imprese artigiane:

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 (cat. 2bis dell’Albo), nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

MANUTENZIONE, PICCOLI INTERVENTI EDILI, ATTIVITA’ DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

DEFINIZIONI

Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare quella di “rifiuti urbani”. In base a questa nuova definizione molti rifiuti da speciali diventano urbani per legge. (a partire dal 1° gennaio 2021).

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tale attestazione, sottoscritta dal titolare dell’impianto, devono risultare, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattatti e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Per maggiori informazioni puoi contattarci allo 0432/616911.