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Comunicazione al Prefetto dopo il DPCM 26 aprile

Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020 e in vigore dal 4 maggio 2020, sono state nuovamente modificate le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.      

In particolare, si prevede che si possano proseguire liberamente le attività espressamente indicate e che le altre debbano rimanere sospese, ferma la possibilità per queste ultime – previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente – di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di determinate attività specificatamente previste dalla legge.

Attività che possono proseguire:

Possono proseguire liberamente – e quindi senza necessità di comunicazione/autorizzazione alcuna – tutte le attività previste espressamente dalla legge.

Più esattamente, si tratta delle seguenti:   

Occorre considerare  che le suddette attività rimangono soggette a sospensione ove la mancata attuazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid 19 non assicuri adeguati livelli di protezione.     

Attività sospese:

tutte le attività non espressamente ricomprese fra quelle citate al punto precedente rimangono sospese.   Per tali attività sospese, il nuovo D.P.C.M. prevede, in ogni caso, che:   

Si rinvia ai link delle rispettive Prefetture:

Prefettura di Udine

Prefettura di Gorizia

Prefettura di Pordenone

Prefettura di Trieste

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