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Odontotecnici tra le attività che possono continuare

In riferimento ai quesiti pervenuti sul settore Odontotecnici relativamente alle misure contenute nel DPCM 22 marzo 2020 l’attività dell’odontotecnico può continuare. Infatti il codice Ateco 32.50.20 appartenente al laboratorio odontotecnico è ricompreso nel codice Ateco 32.50, presente nell’allegato 1 al citato decreto, più ampio riguardante l’attività di “ fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche”.

Inoltre anche una lettura di quanto contenuto  alle lettere f) e d) dell’articolo 1 del citato DPCM, configura l’attività dell’odontotecnico tra quelle consentite in quanto svolgente produzione di dispositivi medici come attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere di cui allo stesso allegato e quindi quella prevista al codice Ateco 32.50:
Art. 1 lettera f) “sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici…”
Art.1 lettera d) “restano comunque consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare le continuità delle filiere di cui all’allegato 1”

Per maggiori informazioni siamo a tua disposizione scrivendo a questo indirizzo di posta elettronica o chiamando lo 0432/854706.

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