Dal 2 settembre scorso è scoppiato il caos riguardo esenzione o applicazione IVA per le scuole guida, ecco le prime indicazioni da parte di CNA.

Dal 1972, in Italia, le lezioni per la patente, sia per i corsi teorici che per le lezioni di guida, non erano soggette ad IVA in quanto parificate alle spese di formazione in ambito scolastico e/o universitario.
Dal 2 settembre 2019 un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, basandosi su una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 marzo 2019, nega l’esenzione dell’IVA in quanto non rientrante nelle attività didattiche di ambito scolastico e/o universitario.

Pertanto come indicato nell’atto della Agenzia delle Entrate, a partire dallo scorso 2 settembre 2019 dovrà essere applicata l’IVA al 22%. Inoltre il pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate prevede un effetto retroattivo per le operazioni effettuate e registrate nelle annualità ancora accertabili ai fini IVA (ultimi 5 anni).

CNA si sta adoperando per ottenere una sanatoria per gli anni dal 2014 al 2019, oltre che avere quanto meno accesso ad un’aliquota più bassa per il futuro, in modo da arginare il più possibile le conseguenze economiche che questa decisione potrebbe determinare per i cittadini.
Conseguenze economiche che mettono in crisi in primis le Scuole Guida, ma non solo; anche gli autotrasportatori con costi aggiuntivi per le patenti professionali ed il loro aggiornamento.

Invitiamo le autoscuole a uniformarsi a quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate ed applicare l’IVA al 22% dal 2 settembre in poi.
Per quanto riguarda gli aumenti retroattivi ed eventuali dichiarazioni integrative alla Agenzia delle Entrate e attività di recupero nei confronti dei clienti meglio attendere ulteriori sviluppi, sui quali ti terremo puntualmente informati.