A seguito della lettura del provvedimento emanato il 22 marzo sulla sospensione di ulteriori attività e dell’esito del confronto di CNA con gli Uffici del Ministro ti riportiamo alcune precisazioni su alcune imprese che possono non sospendere la loro operatività:

  • Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
  • Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.
  • Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione ad esclusione di quelle che hanno un codice ATECO 43.2 ovvero installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.
  • Le attività di servizi alla persona consentite dal DPCM 11 marzo 2020 ovvero le lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse, pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.
  • I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.

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