Tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus Covid – 19, per i mesi di aprile e maggio è stata prevista (decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, pubblicato in G.U. n.128 del 19-05-2020), un‘indennità destinata ai lavoratori domestici (LD), pari a 500 euro per ciascun mese, da erogarsi in una unica soluzione.


L’indennità LD verrà erogata sulla base della domanda presentata all’INPS, attraverso uno degli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 oppure rivolgendosi al Contact Center.

Chi può chiedere l’indennità

L’indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell’INPS;
  • i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da INPS, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico;
  • la durata complessiva dell’orario di lavoro, prevista dall’insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal Datore di Lavoro entro la predetta data;
  • che non sono titolari di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222,;
  • che non sono titolari di pensioni estere;
  • che non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
  • che non sono percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all’emergenza Covid-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34.

Cumulo dell’indennità per lavoratori domestici con le misure di sostegno alla povertà fino ad un massimo di 500 euro

In caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà (esempio Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza), l’indennità è riconosciuta comunque fino al raggiungimento della somma di 500 euro mensili ad integrazione della somma percepita a titolo di RDC/PDC.

Come compilare la domanda

Per compilare la domanda occorre avere a disposizione il codice IBAN, intestato al richiedente, (specificando se trattasi di c/c postale, bancario, libretto o carta prepagata) sul quale avverrà l’accredito dell’importo dovuto in caso di esito positivo della istruttoria. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.

Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia.

Per presentare domanda o maggiori informazioni puoi rivolgeti ai nostri uffici che erogano i servizi per CNA FVG.