Il Decreto Legge 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) riconosce un’indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti che di seguito saranno elencate.
L’indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020.

Con il messaggio n. 1288, l’INPS riepiloga le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell’INPS.

Grazie alla richiesta di CNA al Governo le domande non saranno presentate in un “clik day” (cioè favorendo chi ha presentato tra i primi la domanda, tra l’altro i fondi disponibili sono sufficienti, come ha assicurato il Governo).

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure informatiche.

Le indennità saranno usufruibili dalle seguenti categorie di soggetti:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio e co.co.co iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con specifici requisiti.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Si attendono chiarimenti per gli agenti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco.

Non sono compresi tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria. Per questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del residuale “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

Oltre a ciò ricordiamo che con un altro comunicato stampa, l’Inps ha accolto le istanze pervenute da più parti, in primis la CNA, riconoscendo come non dovuto il versamento dei contributi per la quota a carico dipendenti in data 20.03.2020. E’ un aspetto di carattere tecnico e anche sostanziale che andava ricordato, dato l’impegno della nostra associazione a tutela degli artigiani e della piccola e media impresa.

Per maggiori informazioni puoi scriverci a fiscale@cnafvg.it.