Dal 1° gennaio 2020, se un ente, un’impresa, un professionista o un condominio affida a un’impresa l’esecuzione di opere o servizi da svolgere presso le proprie sedi, soggetto committente e affidatario dei lavori sono tenuti a rispettare nuovi obblighi e nuovi vincoli.

L’affidamento degli incarichi da parte del Committente può avvenire attraverso qualsiasi rapporto negoziale (es. contratti di appalto, subappalto, subfornitura) ed anche nei confronti di soggetti consorziati. La disciplina sembrerebbe applicabile anche in caso di prestazioni svolte per effetto di somministrazione di lavoro da parte di agenzie.

I nuovi obblighi e vincoli si applicano solo al verificarsi delle seguenti concomitanti condizioni:

1- il valore del compenso previsto a favore dell’impresa esecutrice per losvolgimento dei lavori ammonta ad un importo complessivo superiore ad euro 200.000 annui;

2-  i lavori (opere/servizi) vengono svolti da un’impresa (soggetto iscritto al registro delle imprese presso la camera di commercio); gli obblighi non riguardano, ad esempio, l’affidamento di servizi a liberi professionisti;

3- l’attività viene svolta presso le sedi di attività del committente con prevalente impiego di manodopera e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad esso riconducibile in qualunque forma (es. affitto, noleggio, ecc.).