Il 2 marzo è entrato in vigore il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 che all’articolo art. 29  detta disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. Nello specifico inserisce la cosiddetta patente a punti per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Tale adempimento deve essere rispettato a partire dal 1°  ottobre 2024 e la  patente  e’ rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa conferma dei requisiti richiesti (vedesi dettaglio nel decreto).

La patente e’ dotata di  un  punteggio  iniziale  di  trenta crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti di violazioni e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito della frequenza di  corsi di  formazione specifici, adottando modelli di gestione della sicurezza e con il trascorrere degli anni (vedesi dettaglio nel decreto).

Il decreto infine riporta una serie di aggiornamenti sulle quote previste per le sanzioni corrispondenti.

 

07/03/2024, Stefano Pavan

 

 


 

ESTRATTO

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19          Vigente al: 2-3-2024

Art. 29  Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

 

c. 19. Al fine  di  rafforzare l’attivita’ di contrasto  al  lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. a) l’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:

«Art.  27  (Sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e  dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A far data dal 1°  ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui  al  comma  9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo  le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera  a).  La  patente  e’ rilasciata, in formato digitale, dalla competente  sede  territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro  subordinatamente  al  possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale  dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. a) iscrizione  alla  camera   di   commercio   industria   e artigianato;
  2. b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  3. c) adempimento, da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. d) possesso del documento unico di regolarita’  contributiva in corso di validita’ (DURC);
  5. e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. f) possesso  del  Documento  Unico  di  Regolarita’  Fiscale (DURF).
  7. Nelle more del rilascio della patente e’ comunque consentito lo svolgimento delle attivita’ di cui al Titolo  IV,  salva  diversa comunicazione notificata dalla competente sede  dell’Ispettorato  del lavoro.
  8. La patente e’ dotata di un  punteggio  iniziale  di  trenta crediti e consente ai soggetti di cui  al  comma  1  di  operare  nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
  9. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
  10. a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  11. b) accertamento delle violazioni che espongono i  lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  12. c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002,    12,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  13. d) riconoscimento  della  responsabilità  datoriale  di  un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3)   un’inabilita’   temporanea   assoluta   che    importi l’astensione dal lavoro per piu’ di quaranta giorni: dieci crediti.

  1. Nei casi di infortuni  da  cui  sia  derivata  la  morte  o un’inabilita’  permanente  al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la competente sede territoriale dell’Ispettorato  nazionale  del  lavoro puo’ sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i  criteri, le procedure e i termini del provvedimento  di  sospensione.  Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti  ed  i  provvedimenti  emanati  in  relazione  al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso  comportare una decurtazione superiore a venti crediti.
  2. L’amministrazione che ha formato gli atti e i  provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da’ notizia, entro trenta  giorni dalla  notifica  ai   destinatari,   anche   alla   competente   sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale  procede entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  alla  decurtazione   dei crediti.
  3. I crediti decurtati possono essere  reintegrati  a  seguito della frequenza, da parte del soggetto nei  confronti  del  quale  e’ stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei  corsi di  cui  all’articolo  37,  comma  7.  Ciascun  corso   consente   di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del  relativo   attestato   di   frequenza   alla   competente   sede dell’Ispettorato nazionale del  lavoro.  I  crediti  riacquistati  ai sensi del presente comma non  possono  superare  complessivamente  il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica  degli  atti  e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  previa  trasmissione  alla competente  sede  dell’Ispettorato  nazionale  del  lavoro  di  copia dell’attestato di frequenza di uno  dei  corsi  di  cui  al  presente comma, la patente e’ incrementata di  un  credito  per  ciascun  anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci  crediti,  qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non  siano  stati  destinatari  di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e’ inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese  che adottano  i  modelli  di  organizzazione  e  di   gestione   di   cui all’articolo 30.
  4. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attivita’ oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione  dei  crediti nonche’ gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2  e  con  riferimento  al completamento delle attivita’ oggetto  di  appalto  o  subappalto  in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attivita’ in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o  un  lavoratore  autonomo  privi  della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di  diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione  dalla  partecipazione  ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici,  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
  5. Le  informazioni  relative  alla  patente  confluiscono  in un’apposita  sezione  del  portale  nazionale  del  sommerso  di  cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36  convertito dalla legge 29 giugno 2022, n.  79.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali sono  individuate  le  modalita’  di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti  informativi della patente di cui al presente articolo.
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a  9  possono  essere estese ad altri ambiti  di  attivita’  individuati  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base  di  quanto previsto da uno o piu’ accordi stipulati a  livello  nazionale  dalle organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente piu’ rappresentative.
  7. Non sono tenute  al  possesso  della  patente  di  cui  al presente  articolo  le  imprese   in   possesso   dell’attestato   di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del  codice  dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
  8. b) all’articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:

«b-bis)  verifica  il   possesso   della   patente   di   cui all’articolo  27  nei  confronti  delle  imprese  esecutrici  o   dei lavoratori autonomi, anche nei casi di  subappalto,  ovvero,  per  le imprese che non sono tenute al possesso della patente  ai  sensi  del comma 8 del medesimo articolo 27,  dell’attestato  di  qualificazione SOA;»;

2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

  1. c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) e’ sostituita  dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  711,92  a 2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
  2. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall’anno 2025  per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all’articolo  1,  comma  591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n. 189.

 

 

07/03/2024, Stefano Pavan