Vale il doppio la nomina dell’incaricato aziendale alla verifica dei Green Pass

Nomina doppia per l’incaricato aziendale alla verifica dei Green Pass: vale come designazione per l’attività di verifica e di accertamento delle violazioni, ma vale anche come autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy. È quanto discende dalla interpretazione dell’articolo 3 del decreto legge 127/2021, che impone ai datori di lavoro di mettere nero su bianco numerosi documenti, tra i quali l’atto di designazione. Stando all’articolo citato, e in particolare al comma 5 dello stesso, ci vuole un atto formale di designazione degli addetti individuati.

Da un punto di vista della normativa sul green pass, le attività da assegnare all’incaricato sono due: una è la verifica del possesso del green pass da parte di chi accede al luogo di lavoro e l’altra è l’accertamento delle violazioni. L’atto di nomina non deve essere in bianco e neppure scarno, ma deve riportare specifiche istruzioni relative ad entrambe le attività. Tali istruzioni devono essere desunte da un altro atto che la legge richiede alle imprese di compilare entro il 15 ottobre 2021 e cioè un piano aziendale contenente modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

Sono atti da non prendere sotto gamba. Partendo dal piano aziendale dei controlli, le aziende devono stare molto attente nel caso in cui prevedono controlli a campione, perché il campione, dice il governo in una sua Faq, deve essere inserito in un adeguato «modello organizzativo». Cosa significhi tutto ciò non è scritto nella legge e, quindi, le aziende sono costrette a un fai-da-te con il rischio di sanzioni, in caso di campione non rappresentativo o di piano lacunoso. Lo stesso rischio si corre a proposito del tempo e luogo dei controlli: il decreto legge, in maniera misteriosa e imponderabile, dice che «prioritariamente, ove possibile”» devono essere fatti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. L’unica maniera per minimizzare i rischi di sanzione per il datore di lavoro è di scrivere un piano motivato, nel quale descrivere come si fanno i controlli e perché si fanno in quella maniera.

L’incarico ha molti livelli di articolazione. Oltre a quello relativo alla descrizione delle modalità di svolgimento dell’incarico, c’è il piano della disciplina della privacy. L’incarico è, infatti, un’integrazione della nomina ad autorizzato al trattamento dei dati (articolo 2-quaterdecies del codice della privacy). Questo sia in relazione all’attività di verifica sia all’attività di accertamento delle violazioni. A quest’ultimo proposito, poiché, si applica la legge generale sulle sanzioni amministrative, la n. 689 del 1981, il soggetto accertatore deve in qualche modo verbalizzare l’attività svolta, dando atto del soggetto trasgressore e delle circostanze di luogo e di tempo della trasgressione, degli avvisi a riguardo del prosieguo della vicenda con trasmissione degli atti al prefetto: tutti trattamenti di dati che meritano un’autorizzazione e istruzioni specifiche ad hoc. Su questo però la legge non dice nulla. Sono aspetti che devono essere chiariti quanto prima per non lasciare nell’incertezza i datori di lavoro.

Fonte: Italia Oggi

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