Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, ciò consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio.

L’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.

I produttori sono tenuti ad identificare il materiale d’imballaggio attraverso la codifica identificativa prevista dalla Decisione 97/129 CE avendo certezza dell’effettiva composizione merceologica dell’imballaggio.

Sono corresponsabili delle informazioni ambientali degli imballaggi tutti i soggetti della filiera, a partire dai produttori di materiali di imballaggio fino a coloro che utilizzano il packaging per confezionare le proprie merci.

Il riempitore dell’imballaggio dovrà quindi accertarsi che lo stesso sia già stato etichettato in modo corretto dal produttore e qualora sia destinato ad un consumatore finale, applicare, qualora non già presenti,  le indicazioni sul corretto smaltimento.

Pertanto le informazioni necessarie per una corretta etichettatura sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo.

I contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio sono i seguenti:

  • se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (B2C), sono obbligatorie sia la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, che le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata  dell’imballaggio;
  • se l’imballaggio è destinato al canale professionale (B2B) oppure nel caso di imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta.

Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura degli imballaggi, è consentito il ricorso a canali digitali (es. App, QR code, siti web).

CONAI ha realizzato un sito contenente indicazioni a proposito: https://www.etichetta-conai.com

Resta la possibilità di commercializzare imballi privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 31 dicembre 2022, fino a esaurimento scorte.

La violazione di detti obblighi comporta sanzioni che variano da 5.200 euro a 40.000 euro.

Marco Valzacchi, 01/02/2023