Con sentenza n. 32261 del 25 luglio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di falsità ideologia previsto dall’art. 483 c.p. il datore di lavoro che attesti falsamente, in concorso con il docente incaricato di tenere i corsi, la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Fonte: Dottrina per il lavoro.

La consapevolezza dell’assenza dei corsi è stata dimostrata dal fatto che nessuno dei dipendenti conosceva il docente e che non è stato dato intendere in che modo il datore di lavoro abbia verificato l’effettivo svolgimento dei corsi per potere predisporre la documentazione che lo attestava.

Antonio Cantarutti, 11/10/2023