E’ entrato in vigore dal 1° novembre 2021 il sistema di verifica di congruità della manodopera, previsto dal DM 243/2021 finalizzato a contrastare  l’utilizzo della manodopera irregolare.  La congruità servirà a verificare se i lavoratori impiegati sono proporzionali al lavoro da svolgere. Le regole definite dal decreto si applicheranno a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70mila euro.

Il decreto precisa che sono destinatarie di questa verifica le aziende di  cui all’allegato X al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU sulla sicurezza) e cioè: tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le verifiche.

Il decreto contiene una tabella con gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. Le verifiche saranno effettuate sulla base di tali indici come definiti nell’accordo collettivo del 10 settembre 2020 e si terrà  anche conto delle informazioni dichiarate dall’impresa alla Cassa Edile in merito al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Se non è possibile attestare la congruità, la Cassa Edile invita l’impresa alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso contrario, l’impresa viene iscritta nella banca dati delle imprese irregolari. Solo se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità può comunque essere rilasciata se il direttore dei lavori giustifica tale scostamento.

La  verifica della congruità si riferisce:

  • all’opera nel suo complesso e non alla singola impresa
  • all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile
  • sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto,
  • ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La certificazione che attesta la non congruità verrà rilasciata nelle seguenti situazioni:

  1. Mancata congruità del cantiere;
  2. Mancato pagamento integrale della denuncia mensile, anche in presenza della congruità.

EdilConnect

Edilconnect  è lo strumento che il sistema nazionale edile CNCE mette a disposizione di imprese e consulenti per compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio del certificato di congruità.

RIPRISTINATI I CONGEDI PARENTALI COVID      

IL D.L. 146/2021 ha ripristinato i congedi parentali COVID 19, fino al 31 dicembre 2021 apportando  alcune significative modifiche rispetto ai congedi Covid dell’anno 2020.  In sintesi, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

– alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il trattamento resta il 50% della retribuzione media giornaliera e potrà essere utilizzato per singole giornate ovvero anche a ore.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata,  il congedo è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio, nelle medesime condizioni elencate per i figli under 14.

Come ulteriore novità, si sottolinea come non rilevi più lo smart working, pertanto, come anticipato, il congedo potrà essere fruito anche dal lavoratore agile (anche a ore).

Inoltre i periodi già fruiti dai genitori come congedi ordinari, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021, adesso  danno diritto al congedo COVID (sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio) e  possono essere convertiti a domanda nel congedo COVID e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Rimane la tutela ridotta in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni in quanto  uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra indicate di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.