Con l’entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020   diisocianati sono considerati particolarmente pericolosi per le vie respiratorie e per pelle oltre che cancerogeni.

 

Sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, resine, sigillanti, adesivi e rivestimenti. Tali informazioni si possono ottenere solo dalla scheda di sicurezza del prodotto interessato aggiornata.

 

Si pone il divieto di utilizzo dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  2. b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

 

La formazione comprende  istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.

 

Tale formazione si distingue in tre livelli a seconda della tipologia di lavoro svolto:

 

1) in caso di soli usi industriali e professionali gli elementi di formazione di primo livello corrispondono a quelli di cui alla lettera a) (vedi paragrafo successivo);

 

2) in caso di:

– manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
— applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
— applicazione con rullo;
— applicazione con pennello;
— applicazione per immersione o colata;
— trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
— pulitura e rifiuti;
— qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

gli elementi di formazione di secondo livello corrispondono a quelli di cui alla lettera a) e b) (vedi paragrafo successivo)

3) in caso di :

— manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
— applicazioni per fonderie;
— manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
— manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
— applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
— qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

gli elementi di formazione di terzo livello corrispondono a quelli di cui alla lettera a), b) e c) (vedi paragrafo successivo).

 

 

Elementi di formazione:

 


  1. a) formazione generale, anche on line, riguardante:
    — chimica dei diisocianati;
    — pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
    — esposizione ai diisocianati;
    — valori limite di esposizione professionale;
    — modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
    — odore come segnale di pericolo;
    — importanza della volatilità per il rischio;
    — viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
    — igiene personale;
    — attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
    — rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
    — rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
    — sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
    — ventilazione;
    — pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
    — smaltimento di imballaggi vuoti;
    — protezione degli astanti;
    — individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
    — sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
    — sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
    — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
  2. b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
    — ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
    — manutenzione;
    — gestione dei cambiamenti;
    — valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
    — rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
    — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
  3. c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
    — eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
    — applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
    — manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
    — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

 

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione che deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

 

Ufficio Prevenzione Integrata, 07/04/2023